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F.A.Q.

Risposta ai quesiti più frequenti sul nuovo Regolamento regionale per la Rete (ciclo-) Escursionistica della Sardegna (aggiornamento 30 maggio 2024)

Cagliari, Villa Clara

[FAQ aggiornate al: 30/05/2024]

Sommario

1) Che cos'è la RES?

   1 bis) Cos'è un SENTIERO?

   1 ter) Cos'è un SENTIERO di MONTAGNA ?

   1 quater) Cos'è la SEGNALETICA ESCURSIONISTICA?

  1 quinquies) Cos'è un "CAMMINO" ?

2) In che senso la RES è di natura "pubblica"?

3) Quali COMPITI e COMPETENZE ha Forestas per la RES?

  3bis) Su quali sentieri esiste la supervisione di Forestas?

  3ter) Quali obblighi e direttive per i Comuni?

4) Perchè è nata la RES?

  4 bis) Cosa possono fare i Comuni e gli altri enti territoriali, nei casi di pre-esistenti (ante 2018) percorsi nei propri territori?

5) Solo Forestas si occupa della RES?

6) Quali sono i criteri cui attenersi per realizzare un sentiero?

7) Quali sono le caratteristiche di una Rete sentieristica di qualità?

8) Quali sono gli interventi ammissibili?

9) Quali interventi NON SONO ammissibili?

  9 bis) Quali sanzioni sono previste per chi danneggi la RES, faccia uso di segnaletica difforme, alteri o chiuda percorsi, senza autorizzazione?

10) Perchè non chiunque può occuparsi della RES?

11) È davvero VIETATO USARE SEGNALETICA, verticale e orizzontale, a standard CAI, o segni che la richiamano, se non si tratta di RES?

12) Cosa rappresenta quindi la SEGNALETICA "ufficiale" della RES?

  12 bis) Come è fatta la SEGNALETICA STANDARD, e che REQUISITI deve avere la segnaletica di un sentiero fatto bene?

  12 ter)  Come si usa lo schema dei luoghi di posa?

13) E se un percorso non ha quella qualità? Se non sussistono i REQUISITI per l'accatastamento?

  13 bis)  Dunque, confrontando i due casi (ingresso nella RES, gestione di itinerari turistici locali) quali sono i pro ed i contro?

14) Ma quindi, Forestas ha il "monopolio" della gestione sentieristica?

15) Un soggetto privato su un (suo) terreno privato cosa può fare?

16) I cosiddetti Cammini o Itinerari tematici che rapporto hanno con la RES ?

17) Perchè il CAI ha tutta questa importanza nella normativa regionale sarda?

18) Come si svolge l'ACCATASTAMENTO DI UN SENTIERO?  Cosa bisogna fare?

19) Cosa è la "dichiarazione di pubblico interesse" ? Un sentiero può attraversare aree private?

Risposta alle domande frequenti (FAQ)

1) Che cos'è la RES?

La Rete dei Sentieri della Sardegna, come definita dalla Legge Sarda (qui il testo coordinato con gli estratti dalle Leggi, predisposto il 7 febbraio 2022 dal Tavolo Tecnico Regionale) è:  “una rete coordinata e uniforme di percorsi destinati all'escursionismo”  che la Regione, tramite l’Agenzia Forestas, “promuove e disciplina  attraverso   “il censimento, il recupero, la manutenzione, la fruibilità e la valorizzazione della RES [...] quale infrastruttura viaria necessaria alla gestione, al controllo, alla fruizione e alla valorizzazione delle aree naturali, rurali e montane della Sardegna”.
Questo è il testo coordinato della legislazione sarda in materia di Sentieristica, per la R.E.S. inserita nel Titolo II, Capo III della Legge Forestale della Sardegna (ultima revisione PDF: 30 maggio 2024)
Molto importante è anche sottolineare che la Legge Sarda cita esplicitamente la RES come infrastruttura viaria necessaria alla gestione, al controllo, alla libera e gratuita fruizione e alla valorizzazione delle aree naturali, rurali e montane della Sardegna.
 

1 bis) Cos'è un SENTIERO?

Il regolamento regionale chiarisce con grande precisione cosa sia un "sentiero" attraverso le definizioni contenute nell'allegato A che la Regione ha adottato al fine di istituire e gestire la Rete Escursionistica della Sardegna, tenendo conto anche delle norme nazionali e regionali (anche delle Prescrizioni di Massima di Polizia Forestale). 
I SENTIERI sono percorsi ad esclusivo transito non meccanizzato, formatisi per effetto del passaggio pedonale o animale; la larghezza è tale da permettere il passaggio di una sola persona per volta (inferiore o uguale a 1,5 m). Il Sentiero propriamente detto è quindi, più diffusamente, per le finalità della RES, una via stretta a fondo naturale, tracciata fra prati, boschi o rocce, ubicata in pianura, collina o montagna, non classificata nella viabilità ordinaria ed eventualmente non già rilevata cartograficamente, generata dal passaggio di uomini o animali, ovvero creata ad arte dall'uomo per la viabilità non a motore; il sentiero é un rilevante segno di presenza antropica, visibile e praticabile. Il sentiero é una sequenza di punti di osservazione della Natura e dei segni dell’uomo, una sequenza di punti-belvedere sui quadri naturali del paesaggio. Un sentiero può comunque esistere ed esser tale anche in assenza di segnaletica specifica, o senza un accatastamento che “elevi a rango di” percorso della RES o della RIS. I sentieri sono composti da elementi lineari minimi detti TRATTI.
La Giunta regionale, su proposta degli Assessori competenti in materia di ambiente e turismo che si avvalgono della collaborazione tecnica dell'Agenzia FoReSTAS, approva, con deliberazioni, il Piano per la gestione della RES con l'individuazione dei percorsi da inserire, che ricadono prevalentemente su aree pubbliche e possono incidere su aree private solo se strettamente necessario e, in ogni caso, per tratti limitati. All'interno del piano per la RES sono specificatamente individuati i percorsi di autonoma o assistita fruizione per la disabilità fisica e sensoriale. Viene prevista una speciale tutela per l’immagine coordinata della segnaletica, utilizzabile in Sardegna esclusivamente per i percorsi accatastati in quanto rispondenti ai criteri di sicurezza ed agli standard tecnici definiti dal regolamento tecnico regionale.  Forestas è la struttura tecnica per la governance della RES a due livelli (locale e regionale) attraverso cui la Regione governa ogni aspetto della rete di infrastrutture costituite da Sentieri (escursionistici, per MTB, ippoturistici).  La Rete Escursionistica della Sardegna (RES) è composta dagli itinerari ritenuti idonei dal Tavolo Tecnico regionale: ovvero percorsi di media e lunga percorrenza ove già si sviluppano a scala Regionale o Locale, attività di Hiking, Trekking, i Cammini, le Traversate della Sardegna, gli itinerari culturali, del ciclo-escursionismo e-mountain biking, le ippovie. A tal fine il Tavolo Tecnico procede definendo e progressivamente ampliando il grafo dei percorsi costituito da: tratturi, sentieri, piste forestali, strade vicinali, percorsi ciclabili, e viabilità minore a basso traffico veicolare; destinati alla pubblica fruizione turistica-escursionistica.  La RES verrà progressivamente dotata di specifica segnaletica, orizzontale e verticale, uniformata secondo i criteri indicati e definiti a livello nazionale.  Al solo fine di garantire la continuità e la connessione del grafo della RES, i percorsi possono insistere per alcuni tratti anche su tipologie viarie diverse da quelle previste, integrandosi prioritariamente con la Rete Ciclabile Regionale (cicloturismo su strada) e con la viabilità locale, periurbana, rurale, forestale, perilacustre e costiera anche attraverso punti di snodo intermodali o hub ciclo-escursionistici che saranno definiti dal Tavolo Tecnico regionale.
NOTA BENE: l'articolo 4 del regolamento regionale prevede esplicitamente che Inserire un percorso nella RES o nella RIS significa elevarlo a rango di sentiero ufficialmente riconosciuto e catalogato. Per l’individuazione dei sentieri l’Agenzia Forestas condivide con le consulte territoriali interessate e con il Tavolo Tecnico regionale i parametri utilizzati per discriminare, dando carattere prioritario ai criteri [...]. I criteri sono ben specificati nello stesso articolo 4 del regolamento regionale.  
 

1 ter) Cos'è un SENTIERO di Montagna?

Nel catasto Regionale sentieri considereremo pertanto "sentieri di montagna" tutti quelli che attraversano il Gennargentu o in generale che interessano tutti i territori che stanno sopra la quota altimetrica dei 600 metri s.l.m. Per una digressione approfondita sul perché di questa scelta, si può consultare l'articolo su SardegnaSENTIERI sul territorio montano
 

1 quater) cos'è la SEGNALETICA ESCURSIONISTICA?

Il regolamento regionale prevede nelle definizioni contenute nell'allegato A che la segnaletica escursionistica è: quella orizzontale o verticale, uniformata allo standard internazionale europeo definito, per l’Italia, dal Club alpino Italiano; è caratterizzata da segni bianchi e rossi di richiamo dove viene riportato anche il numero distintivo assegnato (nel catasto regionale) al sentiero (vedi  Cos'è un SENTIERO).  Le frecce direzionali indicano il percorso nei due sensi, riportano il numero distintivo [...] ed eventualmente l’indicazione dell’Ente gestore; precisano inoltre le località relative alle mete finali-intermedie-ravvicinate, ed i relativi tempi per raggiungerle.  NB: in Sardegna per regolamento la segnaletica escursionistica può essere adottata esclusivamente nei percorsi accatastati (o in corso di accatastamento) nella RES.
 

1 quinquies) Cos'è un "cammino" ?

Negli ultimi decenni gli escursionisti, oltre a percorrere i "sentieri" (vedi Cos'è un SENTIERO?) hanno rivolto la propria attenzione anche ai cosiddetti "cammini storico-religiosi-tematici" che ripercorrono antiche vie di pellegrinaggio o altre vie connotate da un tema "storico" (es: minerario, transumanza etc.) di minor lunghezza ma di importanza culturale o didattica. Il CAMMINO è definito "itinerario turistico a piedi" dalla Legge 208/2015 (art.1 c.640) mentre il Testo Unico sul Turismo della Regione Sardegna (in vigore dal 1 agosto 2017) all'art. 38 prevede che
1.La Regione individua e valorizza la rete dei percorsi, dei cammini e degli itinerari di carattere culturale, storico e religioso. 2. La Regione promuove, con l'installazione di apposita segnaletica e cartellonistica, percorsi, cammini e itinerari legati a pellegrinaggi, testimonianze, eventi di indiscutibile valore territoriale, regionale e nazionale.3. La Regione attiva forme di collaborazione con soggetti pubblici e privati e con le autorità religiose al fine di promuovere e incentivare una corretta fruizione, conservazione e manutenzione dei percorsi, cammini e itinerari. 
Approfondendo ulteriormente, la direttiva del Ministro MIBACT definisce 11 criteri per classificare i Cammini  come “itinerari culturali di particolare rilievo europeo e/o nazionale, percorribili a piedi o con altre forme di mobilità dolce sostenibile, e che rappresentano una modalità di fruizione del patrimonio naturale e culturale diffuso, nonché una occasione di valorizzazione degli attrattori naturali, culturali e dei territori interessati". Il MiBACT si è fatto promotore dell’Atlante digitale dei Cammini d’Italia: un catalogo con mappa nazionale di percorsi e vie pensato e realizzato sulle linee guida indicate dalla direttiva ministeriale e regolamentato.  Per la Sardegna risulta attualmente un solo Cammino accreditato: quello di Santa Barbara.  Il Regolamento regionale per la RES è allineato a questi "fatti normativi" e prevede, tra le definizioni dell'allegato A la connotazione del sentiero in base al "tema" - attrezzato con apposite tabelle e segnaletica (coerente e distinta da quella della RES, secondo le previsioni dell’Allegato G). Una tale categoria di percorsi, secondo il regolamento regionale, è comunemente adatto anche all’escursionista inesperto e si sviluppa tipicamente in aree limitate e/o ben servite (entro Parchi o riserve naturali od aree Demaniali) ovvero lungo cammini storici noti e catalogati dalla Regione.  Attualmente esiste in Sardegna un REGISTRO DEI CAMMINI RELIGIOSI istituiti con Decreto dell'Assessorato del Turismo Artigianato e Commercio del 19 maggio 2015, n.7). In conclusione, un "CAMMINO" ha queste caratteristiche: è breve (e/o organizzato per successione di brevi tappe) ed è privo di difficoltà tecniche-escursionistiche
 

2) IN CHE SENSO la RES è di "NATURA PUBBLICA" ? 

Nel senso che appartiene a tutti: la Legge sarda prevede inoltre che   "i percorsi escursionistici che costituiscono la RES"  - come individuati all'interno del piano di sviluppo  -  "sono considerati, ai sensi della legge, di pubblico interesse in relazione alle funzioni di fruizione ambientale, didattica, di tutela del territorio e dei valori naturalistici, paesaggistici e culturali peculiari dell'attività escursionistica" [...]
Dal punto di vista della fruizione, essa è tassativamente "libera" (non si deve pagare per percorrere un sentiero della RES)  fermo restando che sono sempre caldamente consigliate le visite con accompagnatori qualificati (guide, con o senza servizi aggiuntivi a pagamento, inclusi i trasporti da/verso le destinazioni) che conoscano il luogo e assicurino, oltra alla fruizione in sicurezza, il piacere di scoprire tutte le attrazioni naturali, la storia dei luoghi e delle persone che li hanno abitati, la particolarità paesaggistiche etc...
Inoltre la Legge Sarda prevede che: Nel caso in cui i percorsi individuati ricadano parzialmente su aree private, la Regione o i comuni territorialmente competenti propongono ai proprietari e ai titolari di diritti reali su tali aree la stipula di appositi accordi d'uso. In caso di mancata formalizzazione dell'accordo e in assenza di soluzioni alternative, può essere imposta una servitù di uso pubblico avente ad oggetto il mero transito a fini escursionistici, mediante applicazione della normativa vigente. 

3) QUALI SONO i COMPITI e le COMPETENZE dell'Agenzia Regionale Forestas per la RES ?

La legge Forestale (art.37-bis) prevede che Forestas si occupi di "individuare i percorsi da inserire nella R.E.S."  (di concerto con i comuni e le Unioni di comuni territorialmente interessate)  e si occupi del catasto della RES;
inoltre Forestas provvede alla gestione e alla manutenzione della rete dei sentieri, in accordo con i comuni e con la collaborazione degli enti parco, del volontariato e dell'associazionismo di settore.   
Realizzazione e mantenimento di tracciati escursionistici, ciclo-escursionistici ed ippoviari (anche pre-esistenti alla normativa regionale) è dunque soggetta alla supervisione dell’Agenzia Forestas.
 

3 bis) QUALI SONO i SENTIERI che rientrano nella supervisione dell'Agenzia Regionale Forestas, per la RES ? E quali possono non rientrare? 

Se un sentiero rientra in una tipologia di fruizione “escursionistica” o assimilabile [sentiero "T-turistico" - sentiero "E" - sentiero "EE per esperti"] secondo le definizioni contenute nell'Allegato A del regolamento regionale  è assolutamente necessario ricondurlo alla R.E.S. Questo è ormai, dall'entrata in vigore delle prime linee guida (ottobre 2018) e soprattutto con la pubblicazione dell'ultimo aggiornamento (giugno 2021) un vero e proprio obbligo per tutto il territorio sardo.  Solo con l'accatastamento (e dunque rispettando i crismi di una buona progettazione e di un duratura attenzione alla percorribilità in sicurezza) il sentiero potrà usare le frecce ed i segni bianco-rossi a standard "CAI".   Se invece si tratta di un BREVE (non superiore a 1 km) itinerario "turistico" o di un sentiero didattico o di una viabilità di servizio/accesso per altri attrattori (ad esempio, un tracciato di 800m per raggiungere dal parcheggio una chiesa campestre, un nuraghe, un parco avventura o un punto panoramico...) allora (e solo in questi casi) NON si tratta di un sentiero propriamente detto, ma un semplice itinerario turistico, vialetto di collegamento o altro, che potrà ovviamente essere realizzato e tenuto fuori-RES (senza che questo però esoneri chi lo realizza dal rispetto di tutte le leggi, e dall'ottenimento di tutte le autorizzazioni).
In tale ultimo caso, ovviamente, non è consentito l'uso dell'immagine coordinata della RES (bianco-rossa) e non sarà accatastato nè pubblicizzato insieme a tutti gli altri sentieri della rete Regionale.
 

3 ter) Che obblighi e che indicazioni ci sono per i comuni?

Oltre al già citato (ed ovvio) obbligo di realizzare opere conformi alle leggi, e fermo restando la possibilità di investire su semplici brevi  "percorsi turistici" di collegamento (non-RES, nei soli casi di tratti di collegamento di pochi minuti di percorrenza, per accesso turistico a punti di interesse) i comuni che investono fondi europei, nazionali o regionali per fare sentieristica in Sardegna hanno l'obbligo di farlo con un processo di accatastamento (quindi: rispettando le regole tecniche dettate dal Regolamento RES): non sarebbe un buon investimento, e non avrebbe vita lunga, se non si prevedesse l'accatastamento e non si dotasse il percorso di un piano delle manutenzioni!  Per fare un nuovo sentiero (e per accatastare o "elevare a rango RES" un itinerario ciclo-escursionistico - sarà sufficiente uno scambio di informazioni con Forestas, che richiede anche il rispetto dei criteri e delle check-list previste dalle Delibere di Giunta, e demanda ai soggetti gestori (chiunque essi siano) i piani delle manutenzioni - che ne assicurino la percorribilità in sicurezza, nel tempo.
 

4) PERCHÈ è NATA LA RES ?

La Regione Sardegna si è dotata di norme, criteri progettuali ed esecutivi per la creazione - come in tante altre regioni che puntano sul "turismo attivo" - della Rete Escursionistica della Sardegna (R.E.S.) ponendo come priorità la qualità del ciclo di vita e la durata nel tempo (dalla progettazione e realizzazione alla manutenzione) per offrire ai fruitori una Rete uniforme e qualità, per favorire una fruizione in sicurezza, per una promozione coordinata sia nelle caratteristiche tecniche che nell’immagine
 

4 bis) Cosa possono fare i Comuni e gli altri enti territoriali, nei casi di pre-esistenti (ante 2018) percorsi nei propri territori? 

LIMITATAMENTE ai sentieri realizzati prima del 2018 (periodo non coperto dalle nuove norme, diramate il 2 ottobre 2018 con la DGR 48/36) il regolamento regionale prevede: 
in caso non sussistano i presupposti per l’accatastamento, Forestas non potrà attestare l'appartenenza alla RES del percorso, che pertanto potrà esistere nel territorio solo come generico “itinerario turistico” o assimilabile, con segnaletica ben diversa e non assimilabile a quella propria della RES; un percorso non accatastato nella RES pertanto non dovrà avere segni, segnaletica e grafica riservata ai sentieri RES, né potrà in alcun modo richiamarne l’immagine coordinata. 
Resta il fatto che chiunque abbia realizzato un sentiero o itinerario (anche non-RES) risponde, anche ai sensi del Codice Civile, della sua gestione e manutenzione, in tutti i casi di fruizione prevista.
 

5) DUNQUE SOLO FORESTAS SI OCCUPA DELLA SENTIERISTICA IN SARDEGNA 

Assolutamente NO! Tutto questo "sistema di regole e norme regionali" è nato dall’esigenza di avere una CATASTO UFFICIALE come in tutte le regioni d'eccellenza: cioè avere una mappatura e classificazione dei percorsi di tutta la regione, per poter adeguare la segnaletica e le modalità di realizzare un itinerario escursionistico agli standard europei e a quelli delle regioni maggiormente evolute in questo settore.  Questo affinché qualunque turista o appassionato possa giungere nella nostra Isola e seguire una segnaletica universale su sentieri, con dietro un'adeguata progettazione e manutenzione.  È intuibile come ciò agevolerà la fruizione, riducendo le possibilità di incidenti sul territorio e permettendo di pianificare lo sviluppo, come è già avvenuto in altre Regioni e Paesi, di una rete escursionistica su scala regionale.  Il Catasto Regionale della RES, gestito dalla Regione tramite Forestas, risponde a queste esigenze.
 

6) QUALI SONO I CRITERI CUI ATTENERSI PER FARE UN SENTIERO?

I criteri sono lungamente esposti nelle Linee Guida Regionali, anche recentemente aggiornate (con la DGR del 23 febbraio 2024 n.5/23).  Vi sono elencati i criteri, le priorità, le regole tecniche. Forestas ha predisposto (e la Giunta regionale ha approvato) numerosi allegati tecnici per la gestione di tutto il processo: dalla individuazione del sentiero, alla sua progettazione, alla segnaletica, all'accatastamento.
Innanzitutto la progettazione deve passare attraverso l'assistenza dello "sportello del sentiero" (ne sono stati istituite ben sette, per coprire ogni provincia o area della Sardegna. Qui la lista ed i contatti).  Poi deve essere svolta un'attenta valutazione catastale (per evitare il passaggio sui fondi privati, se possibile). Quindi rispettare la vincolistica ambientale e paesaggistica, che tipicamente richiede AUTORIZZAZIONI.   
Una rete sentieristica deve essere pensata e progettata privilegiando le interconnessioni (tra territori, tra attrattori, tra sentieri esistenti, tra centri abitati diversi, tra mare e montagna) favorendo itinerari di media e lunga percorrenza, capaci di generare flussi escursionistici costanti, destagionalizzati e integrati. 
 

7) QUALI SONO LE CARATTERISTICHE PER UNA SENTIERISTICA DI QUALITà ? 

Risulta fondamentale l’attendibilità dei dati che la descrivono, unitamente alla visibilità e coordinamento della numerazione e dei segni, la pubblicità sui canali ufficiali, l’uniformità nelle tecniche di segnalazione sul campo; il rispetto della natura circostante (esempio: NON si può azzardare una via escursionistica vicino ad un sito di nidificazione!). Tutto ciò implica dei criteri progettuali, esecutivi e di manutenzione di alto livello e, soprattutto, comuni per tutta la regione. Tutto ciò implica che il progetto nasca a cura di soggetti qualificati e titolati a farlo, COMPETENTI. Richiede la condivisione con i territori, con chi conosce realmente i passaggi migliori. Richiede una standardizzazione del processo decisionale e progettuale-esecutivo. Richiede un piano di manutenzioni.
 

8) QUALI INTERVENTI SONO AMMISSIBILI PER UNA SENTIERISTICA DI QUALITà ? 

Non sono più ammissibili interventi fantasiosi privi di progettazione ed autorizzazioni, e non rispettosi di standard tecnici regionali; progetti che lasciano nel territorio cartelli inutili e fuori contesto, segni incomprensibili e non standard, senza un dato "catastale" di riferimento, senza tracce accessibili, senza un piano di manutenzioni coerente, senza un fascicolo completo di dati e informazioni (standardizzate) che resti a disposizione del comune, nel tempo.   Se tutti possono camminare lungo l'infinita rete di tratturi, mulattiere, vie della transumanza, sentieri presenti nel nostro territorio, è invece vietato tracciare e apporre segni e segnaletica verticale senza seguire il percorso definito dalla legge e dal regolamento regionale. Solo ai Comuni e agli Enti Parco compete di individuare "itinerari turistici-naturalistici-tematici" nel perimetro comunale (realizzabili con segnaletica a tema, di cui risponde il Comune): in questi casi, non si tratta di RES e non è in alcun modo utilizzabile la segnaletica bianco-rossa ad essa riservata. In tutti gli altri casi, quando si tratti di "sentieri" della RES (hiking, trekking, MTBike ed Ippovie) è necessario passare attraverso il vaglio dello Sportello del Sentiero e del Tavolo Tecnico Regionale. 
 

9) QUALI INTERVENTI NON SONO AMMISSIBILI PER UNA SENTIERISTICA DI QUALITà ?

Interventi slegati dal contesto territoriale e regionale, senza le necessarie valutazioni ambientali (inclusa la "capacità di carico ambientale" del sito) e senza i requisiti del regolamento regionale, non sono più ammissibili; nè sono ammissibili interventi di realizzazione di sentieri della RES privi di un piano di manutenzioni. NON è più ammissibile lasciare nel territorio segni non convenzionali!  La numerazione, poi, viene assegnata esclusivamente dal Tavolo Tecnico Regionale, che dispone del piano delle numerazioni secondo lo schema approvato dalla Giunta Regionale Allegato B [.pdf 0,3 MB] (Zone e Settori per la numerazione dei sentieri della RES).  Ogni utilizzo fuori da queste regole è perseguibile e sanzionabile, secondo le previsioni dell'art.40 LR 16/2017, in vigore da agosto dello stesso anno.
 

9 bis) Quali sanzioni sono previste per chi danneggi la RES, faccia uso di segnaletica difforme, alteri o chiuda percorsi, senza autorizzazione?

il comma 1 dell'art.40 LR 16/2017 è chiarissimo:
Chiunque danneggi la segnaletica, le opere realizzate per la percorribilità e la sosta lungo gli itinerari della Rete Escursionistica della Sardegna (RES), esegua interventi non autorizzati, faccia uso di segnaletica difforme da quella definita dalla Giunta regionale, alteri o chiuda percorsi della Rete medesima senza autorizzazione, acceda o transiti sugli itinerari della rete escursionistica con mezzi a motore senza la necessaria autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 2.500.
 

10) Perchè chiunque non può occuparsi di Sentieristica?

Basterebbe riflettere sulle precedenti FAQ n. 8 - 7 -6:  la materia è complessa e multi-disciplinare, non basta conoscere il paesaggio!  Non è possibile che "chiunque" possa occuparsene senza preparazione, senza un raccordo con il soggetto gestore, o senza esperienza e senza una visione di tutti gli aspetti (catastali, gestionali, vincolistica ambientale, altri progetti in corso di sviluppo nello stesso territorio). Tipicamente realizzare un sentiero è un'attività che richiede preparazione e competenze di vario tipo: sicuramente la conoscenza del territorio, la familiarità e l'esperienza con la pratica escursionistica, ma anche professionalità di tipo forestale, naturalistico, cartografico/geografico. Se chiunque potesse alzarsi la mattina e tracciare dove gli pare, avremmo un territorio pieno di segnavia contraddittori, scoordinati, un pot pourri di segni e colori indecifrabili nel complesso. 
 

11) È davvero VIETATO USARE SEGNALETICA, verticale e orizzontale, a standard CAI, o segni che la richiamano, SE NON SI SIA PREVENTIVAMENTE SEGUITO L’ITER DI ACCATASTAMENTO e non sia assicurato il libero accesso gratuito ai percorsi ?

Si, davvero. Questo, come spiegato nella FAQ 9 e nelle precedenti, serve a garantire sicurezza, omogeneità, qualità. Il comma 5 dell’art. 7 del Regolamento regionale Sentieristica non lascia dubbi sull’intendimento del divieto di usare segnaletica a standard CAI per i sentieri che non stanno nella RES: anzi ne rafforza il concetto riferendosi anche al divieto di usare anche “segni che la richiamano” intendendo ad esempio che la bandierina 8x15mm rosso-bianco-rosso non potrà essere usata in modo “mascherato” bianco-rosso-bianco oppure con dimensioni alterate.  L’ultimo comma del sopracitato art. 7, c5, specifica inoltre in modo netto e inequivocabile che  i soggetti pubblici (comuni, enti parco etc  ) a seguire, in tutti i casi, l’iter di accatastamento per la realizzazione di progetti di sentieri escursionistici: "I soggetti pubblici che realizzano sentieri nel territorio Regionale, ove questi siano destinati alla fruizione escursionistica e ciclo-escursionistica, sono tenuti a seguire l’iter di accatastamento per la realizzazione di progetti di sentieri escursionistici".   
 

12) Cosa rappresenta quindi la segnaletica "ufficiale" della RES?

L'apposizione della segnaletica ufficiale "comunica" all'utente che quel tratto, oltre ad essere accatastato, è gestito al meglio nel rispetto del regolamento regionale e viene sottoposto ad interventi di manutenzione ordinaria di base per poter permettere il transito quanto più agevole su di esso. Detto questo, sarà più chiaro che ormai dal 2018 non si può accettare che percorsi privi di quelle caratteristiche minime regolamentari, possano "apparire" come tali o "mischiarsi" ai sentieri ufficiali e dotati di tutti i crismi.  Tutte le opere realizzate con fondi pubblici devono elevare la propria qualità: il livello minimo ammissibile, è quello che rispettando i requisiti, anche nella segnaletica, renderà i sentieri accatastabili. Tutto ciò è codificato nel regolamento regionale, e nelle specifico nell'art.7 "segnaletica" e  nell'Allegato G (Segnaletica e caratteristiche...). 
 

12 bis) Come è fatta la SEGNALETICA STANDARD, e che REQUISITI deve avere la segnaletica di un sentiero fatto bene?

 Tra le verifiche necessarie per l'accatastamento, il regolamento regionale prevede anche quelle sullo stato della segnaletica preesistente o (per i sentieri di nuova realizzazione) la disponibilità di schemi dei luoghi di posa e di una mappatura precisa (geo-referenziata) dei punti di posa del sentiero (dove stanno i pali, quante freccie vi sono montate sopra, cosa indicano): è importante dunque che tra i dati del catasto sentieri siano raccolti gli schemi dei luoghi di posa (scaricabile qui in pdf) secondo lo standard nazionale, per assicurare che ogni tracciato (anche eventualmente pre-esistente) sia conforme ai criteri stabiliti per la segnaletica della R.E.S.
 

12 ter) Come si usa lo schema dei luoghi di posa? 

La codifica delle frecce (tabelle segnavia) e delle tabelle località presuppone un'attività progettuale non semplice nè banale, che richiede precisione e conocenza del territorio in cui è inserito il sentiero, per una puntuale codifica dei dati necessari alla realizzazione e posa delle frecce. Semplificando il concetto, questo presuppone che si conoscano e si riportino i seguenti dati, per ciascun sentiero e per ciascun luogo di posa: le coordinate e la posizione (collocazione) esatta del palo, la quantità e tipologia (destrorse/sinistrorse) delle frecce, la posizione relativa (ordine di posizionamento, angolo relativo rispetto al nord) del loro montaggio sul palo. Vanno dunque raccolti gli schemi dei luoghi di posa (scaricabile qui in pdf) secondo lo standard nazionale. Tutto ciò è codificato nel regolamento regionale, art.7 "segnaletica" e  nell'Allegato G (Segnaletica e caratteristiche...).
 

13)  E se un percorso non ha quelle caratteristiche? Se non sussistono i requisiti per l'accatastamento

Il punto 7 dell’art. 4 del Regolamento regionale Sentieristica cita: “in caso non sussistano i presupposti per l’accatastamento, Forestas non potrà attestare la appartenenza alla RES del percorso, che pertanto potrà esistere nel territorio solo come generico “piccolo itinerario turistico” o assimilabile, con segnaletica ben diversa e non assimilabile a quella propria della RES; un percorso non accatastato nella RES pertanto non dovrà avere segni, segnaletica e grafica riservata ai sentieri RES, né potrà in alcun modo richiamarne l’immagine coordinata” [si veda anche il punto 3bis "Su quali sentieri esiste la supervisione di Forestas?"].  In questi casi eccezionali (risalenti al periodo precedente l'anno 2018) (cfr. FAQ  4 bis) e "degeneri" - i Comuni e gl altri enti territoriali restano comunque autonomi “soggetti gestori” -  e rispondono comunque dello stato dell'infrastruttura nel tempo, restando esposti alle responsabilità legata al mancato rispetto degli standard e alla creazione di una segnaletica non riconosciuta e difforme (e non “in rete”). Conviene dunque, in buona sostanza, allinearsi alle caratteristiche tecniche della RES, sistemare la segnaletica, produrre un piano manutenzioni, seguire la procedura di accatastamento ed inserire i percorsi nella RES. 
 

13 bis) E dunque, confrontando i due casi (ingresso nella RES, gestione di itinerari turistici locali) quali sono i pro ed i contro?

Intanto, va chiarito che qualunque percorso "escursionistico" realizzato da comuni o altri enti DEVE rientrare nella RES e rispettarne le regole stabilite dalla REGIONE (a meno che non risalga al periodo antecedente il 2018  - cfr. FAQ 4 bis).
Solo per piccoli itinerari locali (es: accesso ad un nuraghe, accesso ad un parco urbano e simili) sono possibili casi di "non accatastamento" (vedere anche il punto 13 qui sopra e cfr. FAQ 4 bis). Resta inteso che un percorso NON ACCATASTATO non potrà in nessun caso utilizzare o richiamare l'immagine coordinata della RES: non potrà cioè chiamarsi "sentiero (ciclo-)escursionistico" nè adottare i colori bianco-rossi nè segnaletica che li richiama, nè una denominazione o numerazione che lo renda assimilabile alla RES. [si veda anche il punto 3bis "Su quali sentieri esiste la supervisione di Forestas?"].
Anche in questi casi, poi, i Comuni (o altri enti gestori) restano SEMPRE autonomi “soggetti gestori”, rispondono comunque dello stato dell'infrastruttura nel tempo, e restano esposti alle responsabilità legata al mancato rispetto degli standard e alla creazione di una segnaletica non riconosciuta e difforme (e non messi “in rete” nè verificati da un soggetto "terzo" quale Forestas). 
A questo si aggiunga l’autonoma (solitaria) gestione di problematiche che, nel tempo, potrebbero interessare i sentieri pregiudicandone la sicurezza, foriere per i Comuni di controversie con i fruitori. Per contro, l’inserimento nel catasto regionale assicura la promozione degli itinerari, attraverso il sito web della sentieristica regionale (SardegnaSENTIERI curato per l'intera Regione tramite Forestas: contenuti e multimedia disponibili in più lingue dal II semestre 2022) ed il supporto del Tavolo Tecnico regionale e degli Sportelli del sentiero che si affiancano, a titolo gratuito, alle amministrazioni in ogni fase del ciclo di vita del sentiero, inclusa la progettazione ed il connesso “piano delle manutenzioni”.
Senza un piano di manutenzioni pluriennale, l’investimento pubblico non può dirsi duraturo e quindi non sarà un buon investimento, presentando anche profili di danno erariale.
 

14) Ma quindi, Forestas ha il "monopolio" della gestione sentieristica?

Assolutamente NO
Però la Regione ha stabilito di puntare sulla qualità e la sicurezza: quindi, chiunque si occupi (specie se con soldi pubblici o con finanziamenti UE)  deve essere un tecnico abilitato e capace di assicurare il rispetto dei vincoli.  Le amministrazioni comunali, ad esempio, possono naturalmente sempre affidarsi a professionisti privati per l’introduzione dei sentieri nella RES, purché naturalmente i professionisti siano in grado di produrre gli elaborati necessari all’accatastamento dei sentieri (ad esempio gli shapefile delle tratte secondo la geometria definita, le schede e gli schemi dei punti di posa, le eventuali autorizzazioni VIncA in siti Natura2000 e simili procedure per i territori sottoposti anche a vincolo ambientale-paesaggistico). In sintesi: Amministrazioni /Enti potranno sempre avvalersi di un supporto professionale qualificato per studio di fattibilità, progettazione e realizzazione dei sentieri, ma all’interno delle procedure del Regolamento regionale Sentieristica. Diversamente, non sarà possibile realizzare un sentiero e di conseguenza nemmeno utilizzare la segnaletica CAI. Si fa presente che l’appartenenza alla RES non implica solamente la progettazione e l’esecuzione, ma l’individuazione di un soggetto manutentore, proprio per evitare che iniziative pubbliche finiscano nel totale abbandono come successo spesse volte negli anni.
 

15) Un soggetto privato su un (suo) terreno privato cosa può fare?

Nella (non comune) ipotesi che un soggetto privato voglia realizzare, su terreni privati, sentieri escursionistici, potrà ovviamente e liberamente scegliere di non accatastare i propri sentieri, ma deve comunque essere in possesso delle autorizzazioni ambientali e paesaggistiche laddove esse siano necessarie. In ogni caso, la segnaletica utilizzabile è vincolata al procedimento di accatastamento: la segnaletica ufficiale RES (a standard CAI nazionale bianco-rosso) può essere utilizzata solo per i sentieri accatastati.
 

16) I cosiddetti Cammini che rapporto hanno con la RES ?

I Cammini - che non necessariamente sono "sentieri" ma possono usarne una parte - sono l'unico caso particolare previsto dal regolamento regionale: dispongono di segnaletica autonoma, codificata diversamente, e coordinabile con quella della RES (ad esempio nei casi - frequentissimi - in cui un cammino utilizzi tratti di un sentiero della RES). In effetti, i "cammini" non sono altro che "itinerari" in cui la percorrenza di strade, sterrate, centri abitati, aree minerarie, luoghi di culto etc, è il filo conduttore per un percorso che utilizza, tipicamente, anche la sentieristica RES esistente (es: il Cammino minerario di Santa Barbara utilizza per oltre la metà del suo tracciato, sentieri della RES...).  Questi percorsi (cammini "ufficiali" iscritti nel registro regionale degli itinerari religiosi-storico-minerari etc.) sono tracciati che pure devono essere comunicati a Forestas per l’accatastamento e ugualmente disporre di un piano di manutenzioni a carico del soggetto realizzatore/gestore. Tali percorsi possono prevedere l’utilizzo di tratti della RES già accatastati: in tal caso utilizzando gli spazi disponibili (pali e frecce della RES, come da allegato G) per connotare quei tratti come “parte dei cammini” anche a beneficio di chi utilizza la RES per seguire tali tracciati ufficiali di tipo e tematismo diverso (i cammini, appunto). Nello sviluppo di nuovi rami di questi “percorsi e cammini” è opportuno un previo raccordo con la pianificazione della RES, affinchè lo sviluppo di tracciati adiacenti o sovrapposti, venga opportunamente gestito e pianificato da Forestas d’intesa con i Comuni interessati. In questi percorsi di interesse storico-culturale, paesaggistico-ambientale e religioso può essere limitato il transito o variato il percorso a cavallo o con l’uso di bici e mountain bike (anche e-bike) al fine di non interferire con la fruizione di gruppi, specie in in casi eccezionali quali manifestazioni organizzate. In questi casi resta ferma la competenza comunale e degli altri organismi deputati al controllo del territorio, ma il Tavolo Tecnico regionale (Forestas) deve essere formalmente informato delle necessità specifiche (es: limitare la fruizione in bici, evitare interferenze con la fruizione principale a piedi, particolari prescrizioni sulla “precedenza”).
 

17) Perchè il CAI ha tutta questa importanza nella normativa regionale sarda?

Il Club Alpino Italiano (CAI) è Ente di diritto pubblico non economico – ai sensi della Legge 26 gennaio 1963, n. 91 – nella sua struttura centrale, che ha sede a Milano, ed opera in tutto il territorio nazionale - ai sensi della Legge 24.12.1985, n. 776 - [...] con le sue strutture territoriali, ossia: con i Raggruppamenti Regionali e le Sezioni, che sono soggetti di diritto privato, senza scopi di lucro; dunque, se è pur vero che a livello regionale e locale le "sezioni CAI" sono assimilabili a qualunque altra semplice associazione "no profit"  fatta di persone e appassionati che si uniscono per portare avanti uno scopo comune (fruizione e sviluppo della rete escursionistica) va riconosciuta (in quanto riconducibile all'Ente CAI nazionale) l'importanza del lavoro svolto dal CAI sul territorio regionale in materia di Rete Sentieristica, anche in considerazione del fatto che al CAI è riconosciuto dall’art. 2 della Legge 24.12.1985, n. 776 il compito di "provvedere: al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione dei sentieri ed all’organizzazione e gestione di corsi di addestramento per le attività connesse alla frequentazione della montagna, compiti espletati anche attraverso la produzione di normative tecniche nonché la formazione degli operatori in materia di sentieristica e viabilità minore[...]". Forestas valuta strategicamente opportuna la collaborazione con il CAI, così come con il Soccorso Alpino, anche preliminare alla progettazione e realizzazione di nuovi progetti, nell’ambito delle attività che in Sardegna vedono l'Agenzia svolgere un ruolo di coordinamento, sviluppo e controllo in ambito escursionistico e di gestione del CATASTO SENTIERI (da coordinare con il Catasto REI nazionale, tenuto dall'Ente CAI) per la sentieristica regionale; questo anche al fine di assicurare il massimo livello di sicurezza e qualità dei sentieri e di prevenzione degli incidenti in montagna. 
 

18) Come funziona l'ACCATASTAMENTO DI UN SENTIERO? cosa bisogna fare?

Innanzitutto, è bene ricordare che per definire le modalità di accatastamento è stato previsto da Forestas un apposito allegato tecnico al Regolamento regionale: è l'Allegato C (aggiornamento 03_2023) [ scaricabile in formato pdf, 0,6 MB]
In quel documento (da leggere, se si vuole avviare l'ACCATASTAMENTO) si descrive il procedimento e vi si spiega come devono essere fatte le comunicazioni (semplicemente e solo via PEC): non c'è modulistica nè "carta bollata"!  basta una letterina di accompagnamento alla PEC, possibilmente firmata digitalmente - allegando tutte le informazioni essenziali sul "sentiero" o sulla "rete di sentieri" che si vuole proporre.
Poichè una proposta di accatastamento deve riguardare sentieri che già esistono e sono già percorribili, e che si intende dotare di segnaletica a standard regionale (sentieri su cui i lavori sono già stati svolti o si stanno volgendo...insomma il sentiero per essere accatastato, deve esistere!) tra le cose da allegare ci sono: 
(a) la Cartografia relativa al/ai sentieri 
(b) i dati sui Sentieri e le foto descrittive del contesto escursionistico e
(c) informazioni su CHI ha fatto i rilievi delle tracce (il "rilevatore") - CHI ha sistemato il sentiero e lo gestirà (il soggetto "gestore") e CHI avrà la responsabilità delle manutenzioni (o perlomeno, di assicurare che il piano di manutenzioni e verifiche periodiche sia attuato...).  "Gestore" e "manutentore" saranno in particolare i referenti ufficiali "locali" per questi nuovi tracciati, nel Catasto sentieri, cioè i referenti di Forestas per tutto il futuro "ciclo di vita" del sentiero!
 

RIASSUMENDO:

  • bisogna fare riferimento all'allegato Allegato C (aggiornamento 03_2023) [.pdf 0,6 MB] (Iter di accatastamento, Cartografia relativa alla RES - Modello del dato - specifiche tecniche per la gestione, la raccolta, la tenuta e l’aggiornamento dei dati sui Sentieri)
  • le fasi sono semplificate, e alla portata di tutti, purchè si disponga di dati e informazioni reali e complete sui sentieri proposti, e sono quattro:

         1. FASE PRELIMINARE: LA RICHIESTA E INVIO DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI NECESSARIE
             [Nota: secondo un recente orientamento, Forestas e CAI attribuiscono in questa fase con rapidità il numero "provvisorio" per facilitare il lavoro di compilazione dei prospetti dei luoghi di posa e dei progetti definitivi della sentieristica a cura del soggetto proponente                      "rilevatore" o "gestore" ]
         2. APERTURA FASCICOLO DI PRE-ACCATASTAMENTO NELLA RES
         3. INSERIMENTO NELLA RES DOPO VERIFICHE SUL CAMPO (da parte di Forestas, o più in generale dello sportello del sentiero, quindi anche il CAI può collaborare a queste verifiche, su cui è competente)
         4. CONCLUSIONE DELL’ITER, ACCATASTAMENTO e PUBBLICAZIONE nel CATALOGO REGIONALE della R.E.S., senza costi per i richiedenti, a cura di Forestas.
  • la durata e la difficoltà della procedura di accatastamento è assai ridotta: possono bastare poche settimane dalla richiesta all'inserimento nel catasto, se le informazioni sono chiare e se non ci sono problematiche particolari (e se il sentiero esiste già, e si dota di segnaletica che utilizzerà il numero assegnato)
  • chiunque (comuni o altri enti locali, parchi regionali/nazionali, associazioni di volontariato, Comunità montane o GAL, unioni di comuni etc) può avviare accatastamenti di sentieri, trasmettendo a Forestas tutti i dati disponibili: tavolo.tecnico.res@forestas.it e protocollo.dg@pec.forestas.it sono gli indirizzi email di riferimento
  • Nel regolamento (vedere nel dettaglio Allegato C (aggiornamento 03_2023)) si parla di "tavolo territoriale" - "sportelli del sentiero" - "sportello territoriale del sentiero" - "consulte territoriali per la RES" : sono tutti sinonimi, si tratta di sportelli (o uffici per le relazioni con il pubblico) dedicati da Forestas all'assistenza e alla gestione delle richieste, onde assicurare la massima chiarezza ma anche il massimo rigore della procedura di accatastamento (un sentiero che viene inserito nel catasto deve essere "veramente percorribile" e "veramente sicuro e fatto bene". Per utilizzare la segnaletica a standard "CAI nazionale bianco-rosso" e per ottenere un numero del registro nazionale della sentieristica, in Sardegna si deve passare per questa procedura. Forestas e Club Alpino (attraverso le proprie sezioni territoriali) che fanno capo agli Sportelli del sentiero" e attraverso tali sportelli sono contattabili, supportano chiunque voglia seguire questa procedura, che è l'unica corretta e lecita.
  • in ogni caso, è sempre meglio prendere prima contatto con gli SPORTELLI DEL SENTIERO competenti per territorio (Tempio, Sassari, Nuoro, Lanusei, Oristano, Cagliari, Iglesias). Riferimenti e contatti per la Rete dei Sentieri della Sardegna [scheda  .pdf - aggiornamento 2022]
  • in una prima fase Forestas stilerà, insieme al soggetto proponente, l'elenco degli elementi incompleti - ad esempio:
     se il sentiero attraversa fondi privati (ci saranno "servitù di transito" nelle aree catastalmente non nella disponibilità pubblica) oppure le varie  comunicazioni al demanio marittimo (se il sentiero attraversa le coste) o addirittura l'avvio della VINCA per iter autorizzativo (specie su aree SIC/ZSC) nel caso di lavori. Inoltre sarà da verificare la  non sussistenza di interferenze significative nelle aree di interesse avi-faunistico, la coerenza con i piani di gestione di SIC (se presenti) o altre aree protette. In generale, tuttavia, poiché si tratta i sentieri pre-esistenti e storicamente presenti nel territorio, queste verifiche non richiedono particolare difficoltà per il proponente: è comunque chi propone che deve offrire tutti gli elementi conoscitivi utili per capire se quel sentiero proposto può essere utilizzato in sicurezza.
  • i Comuni le cui aree pubbliche o Terre Civiche vengono attraversate dal proposto sentiero, devono essere avvisate (se il soggetto proponente non è una amministrazione comunale, questa andrà messa in copia nella richiesta inviata a Forestas via PEC)
  • i Comuni che decidano di apporre/imporre o consolidare servitù di passaggio su proprietà privata, quando il sentiero è ritenuto "di pubblico interesse" (anche rispetto alla valorizzazione del territorio) devono prendere contatti con il proprietario (o gli eredi, nel caso di particelle catastali che nel tempo hanno subito vari frazionamenti, caso tipico nell'agro sardo) possono utilizzare come riferimento l'Allegato E del Regolamento Regoinale [.pdf 0,2 MB] (schema di accordo per il transito della R.E.S. su fondi di proprietà privata) oppure procedere per pubblici proclami sul proprio albo pretorio per notificare la deliberazione comunale di apposizione della servitù di passaggio quando i proprietari siano irrintracciabili;
  • è necessario anche una comunicazione circa la sicurezza delle parti di sentiero che si sovrappongono su viabilità vicinale/comunale/provinciale per la quale si assicura la gestione in sicurezza del transito condiviso con traffico veicolare; il sentiero può utilizzare percorsi e sterrate esistenti, ma più è alto il traffico veicolare e l'importanza dell'arteria stradale, più sarà critica la scelta di farvi passare escursionisti
  • la pre-assegnazione del numero catastale RES rappresenta il primo passo nell'ingresso del sentiero nel circuito regionale, che sarà promosso gratuitamente dalla Regione Sardegna, tramite Forestas e il portale regionale SardegnaSENTIERI
  • il modello del dato, anche a livello di shapefile e di requisiti minimi richiesti per il dato e le geometrie lineari, sono esplicitati in questo vademecum provvisorio (aggiornato a novembre 2022, in formato ZIP contenente un pdf ed un xls)
  • Appena Forestas ha potuto verificare che ci sono tutti i requisiti per chiamare "sentiero" quel tracciato, si porta avanti la richiesta in pre-accatatamento, si pubblica la scheda descrittiva sul portale regionale SardegnaSENTIERI e si assegna il numero regionale univoco catastale (quello che sarà da riportare nelle frecce sulla segnaletica verticale bianco-rossa del sentiero e sulle bandierine (sempre bianco-rosse) pitturate a mò di "segnaletica orizzontale" su alcuni sassi o paletti a terra.

     

19) Cosa è la "dichiarazione di pubblico interesse" ? Un sentiero può attraversare aree private?

Che i percorsi escursionistici della R.E.S. (come individuati dal Piano di sviluppo triennale della stessa, e inseriti nel Catasto RES da Forestas) siano di pubblico interesse, è stabilito in maniera netta nell'articolo 14-quater della Legge forestale...per i riferimenti e per gli articoli completi vedere il testo coordinato della Legislazione sarda in materia di Sentieristica, per la R.E.S. (ultima revisione PDF: 30 maggio 2024). . In sostanza, e riassumendo un po':

  • per la Legge regionale "i percorsi escursionistici che costituiscono la RES [...] sono considerati di pubblico interesse in relazione alle funzioni di fruizione ambientale, didattica, di tutela del territorio e dei valori naturalistici, paesaggistici e culturali peculiari dell'attività escursionistica"
  • quando i percorsi individuati ricadano parzialmente su aree private, la Regione propone ai proprietari (e ai titolari di diritti reali su tali aree) la stipula di appositi accordi d'uso. In caso di mancata formalizzazione e in assenza di alternative, può essere imposta una servitù di uso pubblico avente ad oggetto il transito a fini escursionistici, mediante applicazione della normativa vigente, quindi essenzialmente riconducibile al Testo Unico in materia (D.P.R. 327/2001). La servitù non è assolutamente un esproprio, e serve solamente a sancire la possibilità di passare a piedi attraverso un fondo che debba necessariamente essere attraversato da un sentiero, quando non esistano alternative valide ed altrettanto "sicure" e strategiche (ad esempio: le alternative sicure che aggiungano diversi chilometri per il camminatore, oppure quelle che lo costringano a passare su scogliere o luoghi malsicuri, sono escluse)
  • i proprietari di fondi privati sono però tutelati dalla legge regionale, infatti (sempre art.14-quater) si prevede che "nei tratti di percorso di proprietà privata è consentito il transito ai soli fini escursionistici, purché gli escursionisti non si trattengano a bivacco, non abbandonino rifiuti, non producano rumori molesti, non disturbino il bestiame, non causino danni alla proprietà. È, inoltre, consentito l'accesso ai soggetti individuati dall'Agenzia FoReSTAS per gli interventi di ripristino, di manutenzione e di segnalazione necessari e per le opere previste nell'ambito del piano R.E.S."
  • tra le norme generali, andrà di caso in caso considerata l'eventuale quantificazione di una indennità da concedere al proprietario del fondo servente, che rileva soprattutto qualora ci sia un danno effettivo dovuto al passaggio (invero assai inconsistente nel caso di fruizione escursionistica come regolata dalla Legge regionale) o un deprezzamento del fondo per via del passaggio. L'indennità è legata alla limitazione dell'uso, non tanto al danno, che nel caso del transito per fini escursionistici, è minimo se non nullo. Di questi aspetti e delle previsioni della Legge regionale in tema di RES e "pubblico interesse per la fruizione escursionistica" si terrà conto in fase di determinazione dell'indennità.
     
  • NOTA BENE: si stima che l'indennità attribuibile sia limitata superiormente, nella sua quantificazione, dai valori attualmente corrisposti per casi di sospensione temporanea di uso civico o nei casi di occupazione temporanea di terreni attraversati di incendio: in questi casi, infatti ben più onerosi (si priva il proprietario del diritto d'uso e di disporre del proprio bene, mentre nel caso della servitù di passaggio si impone semplicemente il disagio di vedere attraversato il proprio terreno da escursionisti occasionali). Posto che i dati in possesso dell'Agenzia Forestas vedo il costo di tale indennizzo variare tra 7 e 27 €uro (ad ettaro, ad anno, in ragione del pregio del terreno e delle attività/beni/immobili in esso contenuti) si può desumere una quantificazione inferiore a 10€/ (ad anno, a chilometro) per le casistiche di mero passaggio. Pertanto, anche su base decennale, gli importi sono esigui per il proprietario, mentre può risultare più conveniente sottoscrivere un accordo di transito che preveda interventi una compensazione in termini di manutenzione delle aree attraversate dalla rete sentieristica e/o la posa di cancelli a molla (per evtitare la fuoriuscita di bestiame o scalandrini (per oltrepassare eventuali muretti a secco senza danneggiarli) e occasionalmente il ripristino/manutenzione dei muretti a secco lungo le pertinenze della RES.

RIASSUMENDO: 

Per la rete Escursionistica si prevede in netta prevalenza di inserire nel Catasto regionale (e dunque "elevare a rango di sentiero ufficiale") percorsi su proprietà pubblica e su terre civiche,  minimizzando l'utilizzo strade carrabili e di tratti che ricadano su aree private, anche solo parzialmente. Tuttavia, quando questo è strettamente necessario - ad esempio per collegare due attrattori fondamentali, o per completare l'attraversamento di una dorsale escursionistica o di un itinerario di media-lunga percorrenza (come il Sentiero Italia) - si può procedere  all'imposizione di servitù di passaggio (con la corresponsione di indennità esigue su base chilometrica) oppure più convenientemente attraverso appositi accordi d'uso (si veda l'Allegato E  - schema di accordo per il transito della R.E.S. su fondi di proprietà privata) da stipularsi tra il/i proprietari ed il soggetto gestore/promotore del sentiero (Forestas, un Comune, una Unione di comuni, un Gal, un Ente Parco...).    Quando questo non sia possibile (ad esempio per la contrarietà di un proprietario o perché da una visura al catasto terreni emerga un quadro estremamente frammentato e di difficile ricostruzione del profilo di proprietà, o quando siano presenti numerosissime particelle frazionate e tantissimi eredi da ricercare) è possibile procedere attraverso pubblici proclami per notificare l'imposizione di servitù di uso pubblico avente ad oggetto il transito a fini escursionistici, legittimato dalla dichiarazione di pubblico interesse che la Legge regionale ha posto sulla Rete Escursionistica della Sardegna). Va inoltre tenuto conto che la presenza "stabile" di bestiame in un fondo chiuso può spesso rappresentare un ostacolo oggettivo all'attraversamento con un sentiero.

Le modalità più consone per procedere, comunque, specie nei casi in capo ai comuni, sono quelle indicate dalle norme vigenti (tra cui, il già citato DPR  327/2001) e sono abbastanza semplificate, se si tiene conto che, tipicamente, crea un sentiero laddove è sempre esistito un passaggio umano, un attraversamento, una via percorsa da tutti (quasi mai si tratta di sentieri "di nuova apertura" ma piuttosto di "elevare a rango di sentiero ufficiale" un percorso pre-esistente). Rispetto a tale ultima questione, è estremamente interessante una sentenza del Consiglio di Stato (V Sezione, sentenza n.. 08006/2019) dove si può dedurre il principio secondo il quale l’uso di un bene (tracciato transitabile) da parte della collettività, protratta da tempo immemorabile, può far sì che il bene in oggetto venga ad assumere caratteristiche analoghe a quelle di un bene demaniale, dunque un percorso liberamente utilizzabile da chiunque, senza danno alla proprietà privata, fino a manifesto parere contrario del proprietario.