Approfondimento sulla nuova legge per la Montagna

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Dopo lunga discussione parlamentare, il Disegno di legge per il riconoscimento e la promozione delle zone montane - noto come DDL Montagna - è divenuto Legge il 10 settembre 2025. Così l’Italia si dota di una nuova cornice legislativa per le aree montane, la prima organica revisione delle norme da oltre trent’anni: l’ultima legge nazionale risaliva infatti al 1994, mentre la prima in materia risaliva al 1952.
Opportunità e implicazioni importanti per la R.E.S. e per lo sviluppo delle zone montane (anche) della Sardegna
In questo breve approfondimento, si analizzano alcuni degli aspetti più significativi della recente LEGGE STATALE 12 settembre 2025, n. 131 Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane (25G00139-GU Serie Generale in Gazzetta Ufficiale n.218 del 19-09-2025).
Un aggiornamento normativo atteso a lungo, che ambisce a riconoscere le giuste attenzioni alla popolazione che attualmente vive (spesso sopravvive) nelle aree montane.
Quando si parla di Montagna si parla di tanti aspetti collegati assieme: forestazione, ecologia, cultura, storia e tradizioni, escursionismo, tutela ambientale, servizi sociali e assistenziali, infrastrutture etc...
In sintesi
La Legge 12 settembre 2025, n. 131 (testo integrale qui), intende valorizzare le zone montane italiane per superare gli svantaggi strutturali delle "Terre alte" attraverso incentivi economici, fiscali e sociali. Tra gli aspetti principali:
- la classificazione dei comuni montani sulla base di criteri altimetrici e di pendenza,
- il sostegno speciale ai lavoratori di sanità e scuola, incentivi per giovani imprenditori e promozione dello smart working nei piccoli comuni
- un Fondo con dotazione di 200 milioni di euro annui (per il triennio 2025-2027) per finanziare le misure previste, per rilanciare lo sviluppo sociale, economico e ambientale delle montagne italiane
- alcune norme rilevanti per la fruizione dei sentieri e rifugi
- alcune previsioni specifiche per la tutela del territorio montano e delle sue fragilità ambientali e produttive.
Uno degli elementi centrali della legge è la definizione normativa di “montagna”, con criteri precisi per individuare i comuni beneficiari delle misure di tutela. Così il legislatore vorrebbe evitare la dispersione di risorse in territori non effettivamente montani e garantire una distribuzione più mirata dei fondi (la questione sarà tuttavia oggetto dei decreti attuativi, che dovranno dettagliare la perimetrazione dei territori interessati). Per la Sardegna, che notoriamente non ha "alta montagna" ma ha numerose "aree montane" sarà una partita importante. Intanto la legge è stata salutata come una svolta storica da chi, soprattutto nelle regioni alpine e appenniniche, invocava da anni un quadro normativo aggiornato e stabile. Secondo i sostenitori, rappresenta un passo decisivo per sostenere le comunità delle terre alte e invertire le tendenze allo spopolamento (problematica importantissima anche in Sardegna) offrendo servizi e opportunità a chi sceglie di restare.
Non mancano però le criticità: secondo alcuni osservatori qualificati, pur riconoscendo il valore politico e simbolico della legge, gli stanziamenti previsti non sono adeguati alle sfide che le montagne italiane devono affrontare: in particolare sarebbero insufficienti per arrestare il declino demografico al dissesto idrogeologico e gli effetti del cambiamento climatico. E l’assenza di misure specifiche sull’adattamento climatico è forse la parte più deficitaria del provvedimento: la vera partita ora si sposta sulla stesura dei decreti attuativi che si giocherà nei prossimi mesi.
Una cosa è certa: il valore della presenza umana in montagna è concreto fattore di cura del territorio, valorizzazione delle Terre Alte abitate, e la custodia dell'ambiente montano è affidata alle comunità locali e alle loro istituzioni più vicine.
In dettaglio: gli articoli più interessanti della Legge
Art. 21 (Rifugi di montagna)
Rilevante, anche per lo sviluppo di attività economiche legate alla sentieristica - ed in particolare ai tracciati escursionistici di media-lunga percorrenza ed ai "cammini" - è la norma generale sui "rifugi montani". C'è coerenza e piena compatibilità con la Legge Regionale n.14 del 2023 (qui il testo e un precedente approfondimento su SardegnaForeste) nel senso che si demanda alle Regioni - in particolare a quelle autonome - la definizione della normativa di dettaglio. Questi i commi dell'articolo 21:
1. Sono considerati rifugi di montagna, fatte salve le specifiche definizioni contenute in leggi regionali, le strutture ricettive ubicate in zone di montagna, finalizzate alla pratica dell'alpinismo e dell'escursionismo, organizzate per dare ospitalità e possibilità di sosta, ristoro, pernottamento e servizi connessi.
2. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano stabiliscono, ciascuno in base alle rispettive competenze, le caratteristiche funzionali dei rifugi, comprese quelle degli scarichi e degli impianti di smaltimento, con possibilità di prevedere requisiti igienico-sanitari minimi, anche in deroga alla normativa statale, in proporzione alla capacità ricettiva e alla condizione dei luoghi, fatto comunque salvo il rispetto della normativa a tutela dell'ambiente.
3. I rifugi di montagna di proprietà pubblica possono essere concessi in locazione a persone fisiche o giuridiche o a enti non aventi scopo di lucro ai sensi della normativa vigente, fatte salvele prioritarie esigenze operative e addestrative del Ministero della difesa. (...)
Art. 22 Attività escursionistica
Chiunque vada su un sentiero escursionistico è responsabile di sè stesso, risponde di ciò che gli accade mentre affronta le difficoltà connesse all'attraversamento di un ambiente impervio (questo include tutte le casistiche di caduta massi, aggressioni di fauna selvatica, frane, caduta alberi ed altri infortuni. La nuova norma sulla Montagna enuncia un principio importantissimo sulla responsabilità civile di chi frequenta la montagna, riconducendo la responsabilità al viandante e riducendo la responsabilità dei "gestori" della sentieristica. Ciò anche per (tantare di) porre limite al fenomeno della "montagna vissuta come Disneyland" da parte di certi turisti. Questo l'articolato di legge:
1. La presente legge, nel riconoscere il ruolo dell'attività escursionistica quale strumento fondamentale per la tutela e la promozione del patrimonio ambientale, paesaggistico e storico-culturale dei territori in cui si svolge, nonche' per la diffusione di un turismo sostenibile, promuove la fruizione consapevole e informata dei percorsi escursionistici, al fine di garantire la sicurezza e l'incolumità dei fruitori (...)
2. Ai fini del presente articolo si intende per percorso escursionistico il tracciato prevalentemente a fondo naturale, visibile e permanente, che si forma per effetto del passaggio dell'uomo o degli animali.
3. Con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro del turismo e il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri per l'individuazione e la classificazione dei percorsi escursionistici di cui al comma 2 del presente articolo e i relativi codici di identificazione, avuto riguardo al grado di difficoltà del singolo percorso, nonchè le modalità con cui sono fornite ai fruitori dei percorsi escursionistici le informazioni necessarie per la loro fruizione in sicurezza anche mediante apposita segnaletica.
4. Il fatto colposo del fruitore del percorso escursionistico costituisce caso fortuito ai fini della responsabilità per i danni allo stesso cagionati dalla fruizione dei percorsi escursionistici. Nell'ipotesi di cui al primo periodo si applica l'articolo 1227 del codice civile.
5. Le disposizioni del comma 4 del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche alle strade poderali di cui all'articolo 3, comma 1, numero 52), del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e alle strade e piste forestali e silvo-pastorali, pubbliche e private, di cui all'articolo 3, comma 2, lettera f), del testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n.34, site nei comuni montani.
NOTA: nella norma sulla responsabilità nella fruizione escursionistica si cita l'articolo 1227 del Codice Civle (Concorso del fatto colposo del creditore): «Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate. Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza.».
Art. 24 Professioni della montagna
1. La presente legge riconosce le professioni della montagna quali presidi per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale delle zone montane.
2. Ferme restando le professioni di guida alpina, aspirante guida alpina, accompagnatore di media montagna e guida vulcanologica, di cui alla legge 2 gennaio 1989, n. 6, e di maestro di sci, di cui alla legge 8 marzo 1991, n. 81, nonchè la professione di gestore di rifugio, disciplinata da leggi regionali, la SMI può individuare ulteriori professioni di montagna ai fini della previsione, in armonia con le potestà legislative regionali, di specifiche misure per la valorizzazione e la tutela delle professioni della montagna esercitate nelle zone montane.
Note all'art. 24:
La legge 2 gennaio 1989, n. 6 recante: «Ordinamento della professione di guida alpina» è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 1989.
La legge 8 marzo 1991, n. 81 recante: «Legge-quadro per la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina» è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 16 marzo 1991.
Art. 12 Valorizzazione dei pascoli e dei boschi montani
1. Le attività agricolo-forestali rappresentano un presidio ambientale, economico e sociale dei territori montani. L'agricoltura e la zootecnia di montagna e la silvicoltura garantiscono la gestione delle risorse ambientali, promuovono le filiere locali e garantiscono reddito alle aziende e occupazione locale. Ai fini del mantenimento e della valorizzazione sostenibile dei pascoli e dei boschi montani per la conservazione, la tutela e la valorizzazione della biodiversità, la prevenzione e la mitigazione del dissesto idrogeologico, la tutela del paesaggio nonchè lo sviluppo dell'attività agricola e zootecnica e delle produzioni agroalimentari e forestali sostenibili di qualita', tradizionali e innovative, nei comuni montani (...) entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono predisposte apposite linee guida al fine dell'individuazione, del recupero, dell'utilizzazione razionale e della valorizzazione dei sistemi agro-silvo-pastorali montani, della promozione della certificazione delle foreste e della loro conservazione nonchè delle produzioni agroalimentari, dell'utilizzo energetico e termico del legno e dell'impulso alla costituzione di forme associative tra i proprietari e gli affittuari interessati, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera f), del testo unico in materia di foreste e filiere forestali (...).
Art. 13 Ecosistemi montani
1. In attuazione degli articoli 9, 41 e 44, secondo comma, della Costituzione, in ragione della consistente presenza della tipica flora e fauna montana, le zone montane, come individuate dall'articolo 2 della presente legge, sono considerate zone floro-faunistiche a sè stanti, nel rispetto della normativa in materia di aree protette nazionali e fermo restando quanto previsto dagli articoli 10, comma 3, e 11 della legge 11 febbraio 1992, n.157.
2. Lo Stato e le regioni, per quanto di rispettiva competenza, nel rispetto della normativa europea in materia, con particolare riferimento alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e alle successive modificazioni della medesima direttiva conseguenti alla completa attuazione della Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, adottata a Berna il 19 settembre 1979 (...) provvedono e vigilano affinchè le misure di valorizzazione degli ecosistemi nelle zone di cui al comma 1 del presente articolo in relazione ai grandi animali carnivori non rechino pregiudizio alle finalità di cui alla presente legge. Per i fini di cui al primo periodo possono essere promosse azioni coordinate mediante accordi tra i diversi enti competenti (...)
Art. 14 Parchi e aree protette in zone montane
Viene introdotta una nuova definizione normativa per i cantieri forestali temporanei, in cui le imprese del settore potranno svolgere attività di gestione sostenibile delle risorse boschive. È previsto il rilascio di un certificato di regolare esecuzione dei lavori, garantito da un tecnico abilitato. Questo strumento punta a migliorare la qualità delle attività forestali e a valorizzare il ruolo degli operatori del settore. Questo il testo dell'articolo:
1. Al fine di preservare la biodiversità e di monitorarne costantemente lo stato, considerata la particolare importanza assunta dai parchi e dalle aree protette (...) in quanto presidi di conservazione e tutela dell'ambiente naturale, nell'ambito della SMI possono essere avviati progetti, anche in forma associata, per promuovere studi e ricerche di carattere straordinario e attività tecnico-scientifiche volti alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, con particolare riferimento alla fragilità della biodiversità nelle interazioni tra l'uomo e l'ambiente naturale, alla coesistenza tra l'uomo e la fauna selvatica e all'adozione delle migliori procedure di monitoraggio, conservazione e valorizzazione della biodiversità.
Art. 18 - Tutela e salvaguardia degli alberi monumentali e dei boschi monumentali
Riassumendo, nella nuova norma viene rafforzata la tutela degli alberi e boschi monumentali, con l'obbligo di censimento e inserimento in elenchi gestiti dal Ministero dell'Agricoltura. Queste misure evidenziano l’importanza del nostro patrimonio naturale come risorsa culturale e ambientale da preservare.
Art. 30 - Registro nazionale dei terreni silenti
In sintesi, la legge istituisce un registro nazionale per i terreni forestali inutilizzati. Questo strumento mira a valorizzare il territorio agro-silvo-pastorale, salvaguardare l'assetto idrogeologico, prevenire e contenere il
rischio di incendi e di prevenire fenomeni di degrado ambientale, promuovendo il recupero produttivo delle proprietà fondiarie frammentate e dei terreni abbandonati o silenti.