Inizio contenuto principale del sito web
News

Approfondimento sulla nuova legge per la Montagna

Supramonte, panorama

Dopo lunga discussione parlamentare, il Disegno di legge per il riconoscimento e la promozione delle zone montane - noto come DDL Montagna - è divenuto Legge il 10 settembre 2025.  Così l’Italia si dota di una nuova cornice legislativa per le aree montane, la prima organica revisione delle norme da oltre trent’anni: l’ultima legge nazionale risaliva infatti al 1994, mentre la prima in materia risaliva al 1952.


Opportunità e implicazioni importanti per la R.E.S. e per lo sviluppo delle zone montane (anche) della Sardegna

In questo breve approfondimento, si analizzano alcuni degli aspetti più significativi della recente LEGGE STATALE 12 settembre 2025, n. 131 Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane (25G00139-GU Serie Generale in Gazzetta Ufficiale n.218 del 19-09-2025).
Un aggiornamento normativo atteso a lungo, che ambisce a riconoscere le giuste attenzioni alla popolazione che attualmente vive (spesso sopravvive) nelle aree montane.

Quando si parla di Montagna si parla di tanti aspetti collegati assieme: forestazione, ecologia, cultura, storia e tradizioni, escursionismo, tutela ambientale, servizi sociali e assistenziali, infrastrutture etc...


In sintesi

La Legge 12 settembre 2025, n. 131 (testo integrale qui), intende valorizzare le zone montane italiane per superare gli svantaggi strutturali delle "Terre alte" attraverso incentivi economici, fiscali e sociali. Tra gli aspetti principali:

  • la classificazione dei comuni montani sulla base di criteri altimetrici e di pendenza,
  • il sostegno speciale ai lavoratori di sanità e scuola, incentivi per giovani imprenditori e promozione dello smart working nei piccoli comuni
  • un Fondo con dotazione di 200 milioni di euro annui (per il triennio 2025-2027) per finanziare le misure previste, per rilanciare lo sviluppo sociale, economico e ambientale delle montagne italiane
  • alcune norme rilevanti per la fruizione dei sentieri e rifugi
  • alcune previsioni specifiche per la tutela del territorio montano e delle sue fragilità ambientali e produttive.​

Uno degli elementi centrali della legge è la definizione normativa di “montagna, con criteri precisi per individuare i comuni beneficiari delle misure di tutela. Così il legislatore vorrebbe evitare la dispersione di risorse in territori non effettivamente montani e garantire una distribuzione più mirata dei fondi (la questione sarà tuttavia oggetto dei decreti attuativi, che dovranno dettagliare la perimetrazione dei territori interessati). Per la Sardegna, che notoriamente non ha "alta montagna" ma ha numerose "aree montane" sarà una partita importante.  Intanto la legge è stata salutata come una svolta storica da chi, soprattutto nelle regioni alpine e appenniniche, invocava da anni un quadro normativo aggiornato e stabile. Secondo i sostenitori, rappresenta un passo decisivo per sostenere le comunità delle terre alte e invertire le tendenze allo spopolamento (problematica importantissima anche in Sardegna)  offrendo servizi e opportunità a chi sceglie di restare.

Non mancano però le criticità: secondo alcuni osservatori qualificati,  pur riconoscendo il valore politico e simbolico della legge, gli stanziamenti previsti non sono adeguati alle sfide che le montagne italiane devono affrontare: in particolare sarebbero insufficienti per arrestare il declino demografico al dissesto idrogeologico e gli effetti del cambiamento climatico. E l’assenza di misure specifiche sull’adattamento climatico è forse la parte più deficitaria del provvedimento: la vera partita ora si sposta sulla stesura dei decreti attuativi che si giocherà nei prossimi mesi. 

Una cosa è certa: il valore della presenza umana in montagna è concreto fattore di cura del territorio, valorizzazione delle Terre Alte abitate, e la custodia dell'ambiente montano è affidata alle comunità locali e alle loro istituzioni più vicine.


In dettaglio: gli articoli più interessanti della Legge 

Art. 21 (Rifugi di montagna)

Rilevante, anche per lo sviluppo di attività economiche legate alla sentieristica - ed in particolare ai tracciati escursionistici di media-lunga percorrenza ed ai "cammini" - è la norma generale sui "rifugi montani". C'è coerenza e piena compatibilità con la  Legge Regionale n.14 del 2023 (qui il testo e un precedente approfondimento su SardegnaForeste) nel senso che si demanda alle Regioni - in particolare a quelle autonome - la definizione della normativa di dettaglio. Questi i commi dell'articolo 21:

1. Sono considerati rifugi di montagna, fatte salve  le  specifiche definizioni contenute in  leggi  regionali,  le  strutture  ricettive ubicate in zone di montagna, finalizzate alla pratica  dell'alpinismo e dell'escursionismo, organizzate per dare ospitalità e possibilità di sosta, ristoro, pernottamento e servizi connessi. 
2. Lo Stato, le regioni e le  province  autonome di Trento e Bolzano stabiliscono, ciascuno in base alle rispettive competenze, le caratteristiche funzionali dei rifugi, comprese quelle degli scarichi e degli  impianti di  smaltimento,  con  possibilità di prevedere requisiti igienico-sanitari minimi, anche in  deroga alla normativa statale, in proporzione alla capacità ricettiva e alla condizione dei luoghi, fatto comunque salvo il rispetto della normativa a tutela dell'ambiente. 
3. I rifugi di montagna di proprietà pubblica possono essere concessi in locazione a persone fisiche o giuridiche o a enti non aventi scopo di lucro ai sensi della normativa vigente, fatte salvele prioritarie esigenze operative e addestrative del Ministero della difesa. (...)

Art. 22  Attività escursionistica 

Chiunque vada su un sentiero escursionistico è responsabile di sè stesso, risponde di ciò che gli accade mentre affronta le difficoltà connesse all'attraversamento di un ambiente impervio (questo include tutte le casistiche di caduta massi, aggressioni di fauna selvatica, frane, caduta alberi ed altri infortuni. La nuova norma sulla Montagna enuncia un principio importantissimo sulla responsabilità civile di chi frequenta la montagna, riconducendo la responsabilità al viandante e riducendo la responsabilità dei "gestori" della sentieristica. Ciò anche per (tantare di) porre limite al fenomeno della "montagna vissuta come Disneyland" da parte di certi turisti.  Questo l'articolato di legge:

1. La presente  legge,  nel  riconoscere  il  ruolo  dell'attività escursionistica quale strumento  fondamentale  per  la  tutela  e  la promozione del patrimonio ambientale, paesaggistico e storico-culturale dei territori in cui  si  svolge,  nonche'  per  la diffusione  di  un  turismo  sostenibile, promuove la fruizione consapevole e informata dei percorsi  escursionistici, al fine di garantire la sicurezza e  l'incolumità  dei  fruitori  (...) 
2.  Ai  fini  del  presente  articolo  si  intende  per  percorso escursionistico  il  tracciato  prevalentemente  a  fondo  naturale, visibile e  permanente,  che  si  forma  per  effetto  del  passaggio dell'uomo o degli animali. 
3.  Con  decreto  del  Ministro  per  gli  affari  regionali  e  le autonomie, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro  del turismo e il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro centottanta giorni dalla data  di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di  Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri per l'individuazione e la  classificazione dei percorsi escursionistici di cui al comma 2 del presente  articolo e i relativi codici di identificazione, avuto riguardo  al  grado di difficoltà del singolo percorso, nonchè le modalità con cui sono fornite ai fruitori  dei  percorsi  escursionistici le  informazioni necessarie per la loro fruizione in sicurezza anche mediante apposita segnaletica
4. Il fatto  colposo  del  fruitore  del  percorso  escursionistico costituisce caso fortuito ai fini della responsabilità per i danni allo stesso cagionati dalla fruizione dei  percorsi escursionistici. Nell'ipotesi di cui al primo periodo si applica l'articolo 1227  del codice civile. 
5. Le disposizioni del comma 4 del presente articolo si  applicano, in quanto compatibili, anche alle strade poderali di cui all'articolo 3, comma 1, numero 52), del codice della strada  di  cui  al  decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e alle strade e piste forestali e silvo-pastorali, pubbliche e private, di cui all'articolo 3, comma 2, lettera  f),  del  testo  unico  in  materia  di  foreste  e  filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n.34,  site nei comuni montani. 

NOTA: nella norma sulla responsabilità nella fruizione escursionistica si cita l'articolo 1227 del Codice Civle  (Concorso del fatto colposo  del creditore):   «Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate.  Il risarcimento non è dovuto per i  danni che  il creditore  avrebbe  potuto   evitare   usando   l'ordinaria diligenza.». 

Art. 24 Professioni della montagna 

1. La presente legge riconosce le professioni della montagna quali presidi per la  conservazione  e  la  valorizzazione  del  patrimonio materiale e immateriale delle zone montane. 
2. Ferme restando le professioni di guida alpina,  aspirante  guida alpina, accompagnatore di media montagna e  guida  vulcanologica,  di cui alla legge 2 gennaio 1989, n. 6, e di maestro di sci, di cui alla legge 8 marzo 1991, n. 81,  nonchè  la  professione di  gestore  di rifugio, disciplinata da leggi regionali, la  SMI può individuare ulteriori professioni  di  montagna  ai  fini  della  previsione,  in armonia con le potestà legislative regionali, di  specifiche  misure per la valorizzazione e la tutela delle  professioni della  montagna esercitate nelle zone montane. 
 
Note all'art. 24:  
La legge 2 gennaio 1989, n. 6  recante:  «Ordinamento della professione di  guida  alpina»  è  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 1989.   
La legge 8 marzo 1991, n. 81  recante:  «Legge-quadro per  la  professione  di  maestro  di   sci   e   ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina» è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  64 del 16 marzo 1991. 

Art. 12 Valorizzazione dei pascoli e dei boschi montani 

 1.  Le  attività  agricolo-forestali  rappresentano un presidio ambientale, economico e sociale dei territori montani.  L'agricoltura e la zootecnia di montagna e la silvicoltura garantiscono la gestione delle risorse ambientali, promuovono le filiere locali e garantiscono reddito alle aziende e occupazione locale. Ai fini del mantenimento e della valorizzazione sostenibile dei pascoli e dei boschi montani per la conservazione, la tutela e la valorizzazione della biodiversità, la prevenzione e la mitigazione del dissesto idrogeologico, la tutela del  paesaggio  nonchè  lo  sviluppo  dell'attività agricola e zootecnica e delle produzioni agroalimentari e forestali sostenibili di qualita', tradizionali e innovative, nei  comuni montani (...) entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente  legge,  sono  predisposte  apposite  linee  guida  al  fine dell'individuazione, del  recupero,  dell'utilizzazione  razionale  e della valorizzazione dei sistemi agro-silvo-pastorali montani, della promozione  della  certificazione  delle  foreste e della loro conservazione nonchè delle produzioni agroalimentari,  dell'utilizzo energetico e termico del legno e dell'impulso  alla  costituzione  di forme associative tra i proprietari e gli affittuari interessati,  ai sensi dell'articolo 2, comma  1,  lettera  f),  del  testo  unico  in materia di foreste e filiere forestali (...).

Art. 13 Ecosistemi montani 

1. In attuazione degli articoli 9, 41 e 44,  secondo  comma,  della Costituzione, in ragione  della  consistente  presenza  della  tipica flora e fauna  montana, le zone montane, come individuate dall'articolo  2  della  presente  legge,  sono considerate   zone floro-faunistiche a sè stanti,  nel  rispetto  della  normativa  in materia di aree protette nazionali e fermo restando  quanto  previsto dagli articoli 10, comma 3, e 11 della legge  11  febbraio  1992,  n.157. 
 2. Lo Stato e le regioni, per quanto di rispettiva competenza,  nel rispetto  della  normativa  europea  in  materia, con   particolare riferimento alla direttiva 92/43/CEE del  Consiglio,  del  21  maggio 1992,  relativa  alla  conservazione   degli   habitat   naturali   e seminaturali  e  della  flora  e  della  fauna  selvatiche,  e alle successive modificazioni della medesima  direttiva  conseguenti  alla completa attuazione della  Convenzione  relativa  alla  conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, adottata  a Berna il 19 settembre 1979 (...) provvedono e vigilano affinchè le misure di  valorizzazione  degli  ecosistemi nelle zone di cui al comma 1 del presente articolo in  relazione  ai grandi animali carnivori non rechino pregiudizio  alle  finalità di cui alla presente legge. Per i fini di cui al primo  periodo  possono essere promosse azioni coordinate mediante accordi tra i diversi enti competenti (...)

Art. 14  Parchi e aree protette in zone montane 

Viene introdotta una nuova definizione normativa per i cantieri forestali temporanei, in cui le imprese del settore potranno svolgere attività di gestione sostenibile delle risorse boschive. È previsto il rilascio di un certificato di regolare esecuzione dei lavori, garantito da un tecnico abilitato. Questo strumento punta a migliorare la qualità delle attività forestali e a valorizzare il ruolo degli operatori del settore. Questo il testo dell'articolo:

1.  Al  fine  di  preservare  la  biodiversità  e  di  monitorarne costantemente lo stato, considerata la particolare importanza assunta dai  parchi  e  dalle  aree protette  (...) in quanto presidi di conservazione e  tutela dell'ambiente naturale, nell'ambito della SMI possono essere  avviati progetti, anche in forma associata, per promuovere studi e ricerche di carattere straordinario e attività tecnico-scientifiche  volti alla conservazione degli habitat  naturali  e seminaturali  e  della flora e della fauna  selvatiche, con  particolare  riferimento alla fragilità della  biodiversità nelle interazioni  tra l'uomo e l'ambiente naturale, alla coesistenza tra l'uomo e la fauna selvatica e all'adozione delle migliori procedure di monitoraggio, conservazione e valorizzazione della biodiversità. 

Art. 18 - Tutela  e  salvaguardia  degli  alberi  monumentali  e   dei   boschi monumentali 

Riassumendo, nella nuova norma viene rafforzata la tutela degli alberi e boschi monumentali, con l'obbligo di censimento e inserimento in elenchi gestiti dal Ministero dell'Agricoltura. Queste misure evidenziano l’importanza del nostro patrimonio naturale come risorsa culturale e ambientale da preservare.

Art. 30  - Registro nazionale dei terreni silenti

In sintesi, la legge istituisce un registro nazionale per i terreni forestali inutilizzati. Questo strumento mira a valorizzare il  territorio  agro-silvo-pastorale,  salvaguardare l'assetto idrogeologico, prevenire e contenere il
rischio di incendi e di prevenire fenomeni di degrado ambientale, promuovendo il recupero produttivo delle  proprietà fondiarie frammentate e dei terreni abbandonati o silenti.