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F.A.Q.

Cos'è un territorio montano?

panorama forestale montano

Come è noto, il "sentiero" è una via stretta, generalmente di larghezza non superiore ai 2 metri, a fondo naturale e tracciato dal frequente passaggio di uomini e animali, tra terreni, boschi o rocce, in pianura, in collina o in montagna.
 

Esattamente, per la Sardegna il regolamento regionale cIl regolamento regionale chiarisce con grande precisione cosa sia un "sentiero" attraverso le definizioni contenute nell'allegato A  tenendo conto anche delle norme nazionali e regionali (anche delle Prescrizioni di Massima di Polizia Forestale): 

i SENTIERI sono percorsi ad esclusivo transito non meccanizzato, formatisi per effetto del passaggio pedonale o animale;  la larghezza è spesso tale da permettere il passaggio di una sola persona per volta (inferiore o uguale a 1,5 m).  Il Sentiero propriamente detto è quindi, più diffusamente - e per le finalità della RES - una via stretta a fondo naturale, tracciata fra prati, boschi o rocce, ubicata in pianura, collina o montagna, non classificata nella viabilità ordinaria ed eventualmente non già rilevata cartograficamente, generata dal passaggio di uomini o animali, ovvero creata ad arte dall'uomo per la viabilità non a motore; il sentiero é un rilevante segno di presenza antropica, visibile e praticabile.  Il sentiero é una sequenza di punti di osservazione della Natura e dei segni dell’uomo, una sequenza di punti-belvedere sui quadri naturali del paesaggio. Un sentiero può comunque esistere ed esser tale anche in assenza di segnaletica specifica, o senza un accatastamento che “elevi a rango di” percorso della RES o della RIS. I sentieri sono composti da elementi lineari minimi detti TRATTI.

Ma cosa è un sentiero di montagna?
 

Per rispondere a questa domanda, dobbiamo necessariamente ricondurci a cosa sia "montagna", dunque a come la Legge definisce il "territorio montano". 

Leggi di classificazione dei territori montani

L'attuale classificazione dei territori montani risale agli anni Cinquanta: la prima legge per i territori montani emanata in attuazione dell'art. 44 della Costituzione ([]... "La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane") fu la Legge 991 del 1952 che definiva soggetti, requisiti e procedure per la classificazione dei territori montani, e che in assenza delle Regioni, assegnava tale compito ad organismi statali (Commissioni censuarie) che classificarono i territori in base a due parametri: uno altimetrico e l'altro economico legato al reddito medio per ettaro, spesso equiparando i territori di collina e di pianura (o dei comprensori di bonifica) a quelli disagiati di montagna, dunque a prescindere dall'altitudine (al fine di risollevare l'economia agricola post-bellica). La definizione, poi abrogata (art.1) stabiliva che:

[...] sono considerati territori montani i Comuni censuari situati per almeno l'80 per cento della loro superficie al disopra dei 600 metri di altitudine sul livello del mare e quelli nei quali il dislivello tra la quota altimetrica inferiore e la superiore del territorio comunale non e' minore di 600 metri, sempre che il reddito imponibile medio per ettaro, censito, risultante dalla somma del reddito dominicale e del reddito agrario [...] non superi le lire 2400.

La cosiddetta "montagna legale" fu ripresa (senza modifiche) dalla Legge 1102 del 1971 (Nuove norme per lo sviluppo della montagna) istitutiva delle Comunità montane: i territori montani, quelli classificati tali in applicazione della legge 991 venivano aggregati in "zone omogenee" di unità territoriale, economica e sociale, affidando alle regioni il compito di delimitarle d'intesa con i comuni.

La legge 142 del 1990 congelò la "montagna legale" abrogando la legge 991 che aveva classificato i territori montani e aprendo di fatto un vuoto normativo che però aveva il senso di riconoscere la competenza regionale esclusiva nella materia legata ai criteri di definizione dei territori montani.

Neve anni dopo, le regioni però riproposero l'esigenza di criteri generali per l'aggiornamento della classificazione della montagna italiana portando all'approvazione di un "ordine del giorno" alla Camera dei deputati (1.7.1999) che impegnava il Governo a ri-esaminare la problematica entro dodici mesi per una nuova disciplina legislativa di classificazione. Ma poi nemmeno nel Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali (Dlgs 267/2000) fu inserita alcuna norma per disciplinare questa materia.

La Legge Quadro di sostegno alla montagna 97 del 1994 (Nuove disposizione per le zone montane) ancora vigente, prevede ora che: 

"Quando non diversamente specificate, le disposizioni della presente legge si applicano ai territori delle comunità montane ridelimitate ai sensi dell'art. 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Ai fini della presente legge, per 'comuni montani' si intendono 'comuni facenti parte di comunità montane' ovvero 'comuni interamente montani classificati tali ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, e successive modificazioni' in mancanza della ridelimitazione."

Dunque, secondo l'ambito di applicazione della Legge Quadro sulla Montagna, attualmente è possibile considerare "territorio montano" quello dei comuni "interamente montani" sopra quota 600 metri s.l.m. (il criterio completo è quello riportato sopra) o inclusi dalle Regioni nelle comunità montane o (ambito allargato)  prevedendo l'estensione anche a quei territori compresi nei parchi nazionali montani istituiti con L. 394 del 1991 (Legge Quadro sulle aree protette).

Altri riferimenti (a norme regionali in Sardegna)

  • Legge Regionale 3 giugno 1975, n. 26 - Costituzione, funzionamento e attività delle Comunità montane - Esercizio delle competenze attribuite alla Regione dalla legge 3 dicembre 1971, n. 1102
  • Legge Regionale 17 agosto 1978, n. 52 - Delimitazione nei territori montani delle zone con caratteri omogenei ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 26
  • Legge Regionale 27 Luglio 1981, n.23 - Modifiche ed integrazioni alla Tabella A allegata alla legge regionale 17 agosto 1978, n. 52, recante: «Delimitazione nei territori montani delle zone con caratteri omogeneiai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 26».
  • Legge regionale 2 agosto 2005, n. 12 -  Norme per le unioni di comuni e le comunità montane. Ambiti adeguati per l'esercizio associato di funzioni. Misure di sostegno per i piccoli comuni. Legge abrogata dall’art. 75, comma 1,  lettera h), L.R. 4 febbraio 2016, n. 2, a decorrere dal 12 febbraio 2016.
    • l'art. 6 di questa legge prevedeva il seguente criterio: 
      "Per la costituzione delle comunità montane [...] sono considerati i comuni il cui territorio è situato almeno per il 50 per cento al di sopra dei 400m di altitudine dal livello del mare e quelli nei quali il dislivello tra la quota altimetrica inferiore e quella superiore del territorio comunale è di almeno 600 m, purché almeno il 30% del loro territorio sia situato al di sopra dei 400m sul livello del mare".
  • Con Delib.G.R. 21 ottobre 2005, n. 49/16 è stato approvato  l'elenco dei Comuni per la costituzione delle Comunità montane.
  • Con D.P.Reg. 20 dicembre 2006, n. 118 e con Delib.G.R. 15 dicembre  2006, n. 52/2 è stato approvato il Piano per il riordino degli ambiti  territoriali ottimali, che comprendeva tra l'altro una rappresentazione cartografica dei comuni montani sardi individuati. Con tale deliberazione, la Giunta stabiliva quindi il Piano per il riordino dei territori, nonché l’elenco dei comuni aventi le caratteristiche di legge per la costituzione delle nuove Comunità Montane, così come indicati nelle Tavole allegate alla stessa DGR, sono assai interessanti per una lettura d'insieme rispetto alla "Sardegna amministrativamente montana".

Comunità Montane in Sardegna

Come riportato nel portale ufficiale della Regione Sardegna (SardegnaAutonomie) le comunità montane sarde sono 5:

  1. Goceano (Anela, Benetutti, Bono, Bottidda, Bultei, Burgos, Esporlatu, Illorai, Nule)
  2. Monte Acuto (Alà, Berchidda, Buddusò, Monti, Oschiri, Padru)
  3. Gennargentu-Mandrolisai (Aritzo, Atzara, Austis, Belvì, Desulo, Gadoni, Meana, Ortueri, Sorgono, Teti, Tonara)
  4. Nuorese-Gennargentu-Supramonte-Barbagia (Dorgali, Fonni, Mamoiada, Oliena, Orani, Orgosolo, Orotelli, Ottana)
  5. Sarcidano-Barbagia di Seulo (Escolca, Esterzili, Genoni,Gergei, Isili, Laconi, Mandas, Nuragus, Nurallao, Nurri, Orroli, Sadali, Serri, Seui, Seulo, Villanova Tulo).

In conclusione: cosa possiamo considerare "montagna" e cosa sono i "sentieri di montagna" ?

Nel catasto Regionale sentieri considereremo pertanto "sentieri di montagna" tutti quelli che attraversano "terre alte" oltre alle principali catene montuose (come il Gennargentu, le cime del Supramonte, il Limbara con i suoi versanti nord e sud, il Monte'Albo e la sua caratteristica linea di cresta lunga 13 km il Marghine-Goceano, Linas Marganai etc...) e considereremo "terre alte" o comunque "montagna" pressochè tutti i territori che stanno sopra la quota altimetrica dei 600 metri s.l.m.

Aree montane tutelate per legge

Diversa è la dimensione di analisi se consideriamo il territorio "montano" tutelato dal c.d. Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, così come lo definisce il Decreto legislativo 22/01/2004, n. 42: in questo caso [cfr. articolo 142 c1.(d) ] sono comunque di interesse paesaggistico e sono considerati "beni paesaggistici" (ai sensi del Titolo I capo II del Codice, parte terza) sempre sottoposti alle disposizioni di tutela: 

le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole